FAQ

1. Come ci si iscrive al Fondo CO.AS.CO.?

Il Datore di Lavoro ed il Lavoratore, risultano iscritti, dal momento in cui viene effettuato il primo versamento dei contributi di assistenza contrattuale.

2. Quando bisogna effettuare il pagamento dei contributi di assistenza?

Il contributo di assistenza contrattuale deve essere versato tutte le volte in cui viene applicato il CCNL per i dipendenti da proprietari di fabbricati.

3. Il pagamento dei contributi di assistenza contrattuale è obbligatorio?

Si, l’Art. 6 del CCNL obbliga i Datori di Lavoro ed i Lavoratori al pagamento della quota dei contributi di assistenza contrattuale. Il mancato pagamento dei contributi contrattuali preclude l’accesso alle prestazioni della Cassa Portieri e dell’Ebinprof. La procedura di versamento è a carico del Datore di Lavoro.

4. Il pagamento dei contributi di assistenza contrattuale è obbligatorio per lavoratori stagionali o con contratto a tempo determinato?

Si, il contributo di assistenza contrattuale deve essere versato dal momento in cui si applica il CCNL per i dipendenti da proprietari di fabbricati indipendentemente dal periodo e dalla durata del rapporto di lavoro.

5. Quando si effettuano i versamenti al Fondo CO.AS.CO.?

Le quote di assistenza contrattuale si versano con cadenza mensile unitamente all’F24

6. Quanto è l’ammontare del contributo di assistenza contrattuale?

L’entità del contributo è definita dal Contratto nazionale di categoria. L’art. 6 prevede codici e percentuali differenti a seconda dei profili professionali:

  • CUST (ex W350) da utilizzare per il versamento del contributo di assistenza contrattuale relativo ai dipendenti di cui ai profili A), C), D) della classificazione di cui all’Art. 18 del CCNL (custodi, amministrativi, addetti alla vigilanza) è pari al 2.10% della retribuzione mensile lorda per 13 mensilità (1.70% a carico dei datori di lavoro, 0.40% a carico dei lavoratori);
  • PULI (ex W300) da utilizzare per il versamento del contributo di assistenza contrattuale relativo ai dipendenti di cui al profilo B) della classificazione di cui all’Art. 18 del CCNL (pulitori, manutentori) è pari al 0.80% della retribuzione mensile lorda per 13 mensilità (0.40% a carico dei datori di lavoro, 0.40% a carico dei lavoratori).
7. Le quote di assistenza contrattuale sono fiscalmente deducibili o detraibili?

No, le quote di assistenza contrattuale non sono fiscalmente né deducibili né detraibili.

8. È possibile recuperare i mancati versamenti della quota di assistenza contrattuale?

Si, bisogna effettuare un versamento indicando sul prossimo F24 la matricola INPS, il codice CUST/PULI e nel mese di riferimento il periodo mancante, compilando una riga per ogni mese.  Una volta effettuata la regolarizzazione Vi chiediamo cortesemente di fornirci, per i mesi regolarizzati, una specifica contenente nome del dipendente – codice fiscale del dipendente – mese – importo retribuzione – importo contributo, per poter creare degli Uniemens fittizi al fine di non generare nuove anomalie nel nostro sistema.

9. Come posso recuperare un importo versato erroneamente, ad esempio invertendo il codice DM10 con i codici CUST/PULI?

L’unica procedura che ad oggi possiamo adottare è il rimborso tramite bonifico bancario da effettuare al condominio interessato dell’importo eccedete versato.
Vi preghiamo di inviare una e-mail all’indirizzo fondocoasco@fondocoasco.it  contente la richiesta di rimborso allegando l’F24 dove è stato commesso l’errore l’eventuale lettera di avviso di addebito dell’INPS e  un IBAN dove effettuare il bonifico.
Il Fondo effettuerà una verifica contributiva e nel caso in cui i versamenti del contributo di assistenza contrattuale sono regolari verrà effettuato il rimborso al netto della quota dovuta per il periodo richiesto, in caso contrario sarà inviata una comunicazione contenente le anomalie contributive riscontrate. Il rimborso sarà effettuato previa regolarizzazione.